Art. 3.
(Assistenza alla nascita).

      1. Al fine di favorire l'unitarietà dell'assistenza durante la gravidanza, il parto e il puerperio, deve essere realizzato il collegamento funzionale tra i consultori, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extra-ospedalieri presenti nel territorio attraverso un'azione di coordinamento attuata dai dipartimenti materno-infantili.
      2. Le ASL provvedono, anche tramite dotazione del personale necessario, a garantire, nell'ambito delle prestazioni dei servizi consultoriali, il potenziamento degli interventi per l'assistenza della donna durante

 

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tutto il periodo della gravidanza e, in particolare:

          a) l'istituzione di un'idonea cartella ostetrico-pediatrica, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l'assistono durante e dopo il parto, su semplice richiesta degli interessati;

          b) l'assistenza ostetrica alle gravidanze fisiologiche con previsione della continuità dell'assistenza ostetrica per tutto il percorso nascita e l'allattamento;

          c) i percorsi di accompagnamento alla maternità e alla nascita, di cui all'articolo 4, e il relativo materiale documentario e bibliografico da mettere a disposizione delle utenti;

          d) l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.

      3. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a decorrere dal momento dell'accertamento, alle strutture specialistiche intra ed extra- ospedaliere. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede all'adozione di linee guida nazionali per la definizione dei livelli di rischio.
      4. Dopo il parto devono essere garantiti l'assistenza domiciliare alla madre e al bambino e il sostegno competente all'allattamento, in modo da favorire la dimissione precoce protetta e appropriata della madre e del figlio, garantendo la partecipazione dell'ostetrica nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata per il controllo del puerperio e del neonato.
      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute adegua la legislazione statale vigente al Codice internazionale dell'OMS sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno, di cui alla raccomandazione della 34a Assemblea dell'OMS del maggio 1981 e alle successive risoluzioni dell'Assemblea dell'OMS.

 

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